Richiesta detrazione 55% su internet

Enea: online detrazione fiscale 55%

Da oggi è possibile inviare online all’ ENEA la documentazione per richiedere la detrazione fiscale del 55% a fronte di lavori terminati nel 2012, per la riqualificazione energetica di edifici esistenti: L’indirizzo del nuovo sito è questo http://finanziaria2012.enea.it.
L’Enea sottolinea che la documentazione per fruire della detrazione del 55%, per gli interventi completati nel 2012, deve essere inviata telematicamente cliccando sul link qui sopra. Per sapere cosa deve essere inviato e cosa deve essere conservato può essere utile dare un’occhiata alle risposte date ad alcuni lettori (in particolare la risposta n° 2)

Le risposte di ENEA:

D – Per fruire delle detrazioni fiscali del 55% cosa occorre inviare all’ENEA? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?
R – Innanzitutto non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori debba essere trasmessa ad Enea – per via telematica tramite l’applicativo raggiungibile dalla homepage del sito dell’Enea cliccando sull’icona della cassetta postale – la documentazione costituita dall’Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al “decreto edifici”) e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici) o da una sola scheda informativa semplificata (Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. che invece deve essere conservata a cura dell’utente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre è facoltà dell’Agenzia richiedere l’esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. Si ricorda infine che l’allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all’impianto per accedere alle detrazioni.

D – Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
R – Sono, appunto, allegati in originale al “decreto edifici” – scaricabile dalla sezione “Decreti e Normativa”  (clicca qui) – che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l’invio all’ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso l’applicazione web raggiungibile dalla homepage del sito dell’Enea che riproduce e aiuta a comprendere tali allegati.

D – Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
R – Occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 8 del “decreto edifici” (documento da conservare): tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all’art. 4, c. 1, lettera a) del “decreto edifici”. 2) Scheda informativa semplificata sull’intervento realizzato (allegato F) da compilare a video e da inviare all’ENEA. Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 8 del “decreto edifici”.

D – Devo sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
R – Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 9 del “decreto edifici”; tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all’art. 4, c. 1, lettera a) del “decreto edifici” (documento da conservare). 2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all’allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all’ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 9 del “decreto edifici”.

D – Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
R – Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il “decreto edifici” prevede esplicitamente detrazioni per i pannelli solari termici e dal 2008 anche per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Tuttavia, secondo l’art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati anche tutti quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all’art. 6 del “decreto edifici”. Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere le successive risposte.

D – Chi può firmare l’asseverazione di un intervento e l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R – La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di qualificazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione regionale più restrittiva, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch’esse detraibili al 55%.

D- Mia moglie possiede un’abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R – Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; se l’edificio non è esistente, non è concessa l’agevolazione. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

D – Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R – Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l’intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

D – Mi hanno detto che in base all’art. 2 del decreto è incentivata l’installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E’ corretta questa interpretazione?
R – La “circolare entrate” conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

D – I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall’art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
R – Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell’Unione Europea o della Svizzera.

D – Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione? E quali sono i documenti da trasmettere ad Enea?
R – Dal 2008, ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 sono ammesse a detrazione anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purchè questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Quindi, anche per le pompe di calore e gli impianti geotermici, come per le caldaie a condensazione, dal 2008 è possibile trasmettere ad ENEA solo l’Allegato E.
Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08. In quest’ultimo caso, la documentazione da trasmettere ad ENEA non è stata semplificata nel tempo e rimane ancora costituita dall’Allegato A e dall’Allegato E.
Per le caldaie a biomassa, vedere altre risposte

D – Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all’installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R – Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie – ove tecnicamente compatibili – tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un’altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata.

D – La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all’ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R – All’ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori.

D – Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
R – Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare.
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio:
– se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
– se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato “A” e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell’allegato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico che è consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare.
b) sul singolo appartamento:
– se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento;
– se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA:
– se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
– se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.

D – L’IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal “decreto edifici” è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
R – In base all’art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011, dal 14 maggio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare questa facilitazione solo “virtuale” in quanto il regime di applicazione dell’IVA permane diverso. Infatti, nell’ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l’IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell’importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l’aliquota è al 20% (il 21% dal 17/9/2011).
Per la seconda domanda, qualora l’IVA rappresenti un costo – come per le persone fisiche – è detraibile. Non lo è se l’imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda il paragrafo 9 della “circolare entrate”.

D – Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R – Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.

D – In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
R – Nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 26/1/10; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare). 2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al “decreto edifici”, da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e da inviare all’ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità. In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori in tabella 2 del D.M. 26/1/10.
Infine, si fa presente che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste a loro volta precisano, alla parte 1 punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, possa essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi, ai fini della detrazione.

D – Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un’altra. Devo richiedere l’asseverazione dell’impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
R – Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l’asseverazione dell’impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l’asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all’art. 9, comma 1 del “decreto edifici”. La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

D – E’ agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R – L’art. 2 del DM 11/3/08, come modificato dal DM 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come “chiusure apribili e assimilabili”, imponendo il rispetto dei valori indicati nell’allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall’art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09. Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.

D – Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal “decreto edifici”. E’ vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R – Il “decreto edifici” non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate) o del “decreto fotovoltaico” reperibile sul sito dell’Enea nella sezione “La normativa”. E’ tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall’art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l’ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gse.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l’apposita guida.

D – Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R – L’intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall’art. 1 c. 5 del citato “decreto edifici” che ammette a detrazione la “sostituzione” di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale ma la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un ‘esplicita citazione della parola “parziale” sul testo dell’art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall’allegato I al D.M. 6/8/09. Viene così esclusa – secondo l’AdE – la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l’impianto preesistente viene sostituito parzialmente con una caldaia a condensazione.

D – Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R – Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 192/05. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l’ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell’allegato A al D. Lgs. 192/05, limitatamente alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale, e che qui si riporta: “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari… comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW”. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30%.

D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato.
Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.
Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
– attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 come modificato dal D.M. 26/1/10 (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
– riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori.

D – Devo compilare l’attestato di qualificazione energetica per l’intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Potete aiutarmi?
R – Normalmente, con il metodo semplificato di cui all’allegato G si calcola l’indice di prestazione energetica. Con le tabelle di cui all’allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice. Il fabbisogno di energia primaria si ottiene moltiplicando il valore dell’indice di prestazione energetica per la superficie utile o per il volume se l’edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.

D – Vorrei sostituire una caldaia con un’altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R – Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L’art. 3 c. 3 di quest’ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, “in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3”. Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l’intervento debba essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all’edificio nel quale essa è inserita.
Il D.M. 26/1/10, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile sul sito dell’Enea) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell’allegato C al D.Lgs. 192/05; nel caso di impianto termico a biomassa installato in un’unità immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile limitare quest’obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento;
e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.

D – Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto all’avvio dei lavori. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. Quali sono gli adempimenti procedurali a cui devo sottostare e come posso procedere con le detrazioni?
R – Innanzitutto il “decreto edifici”, come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
– occorre far riferimento ai parametri tecnici in vigore alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
– solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest’anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater): si ritiene, tuttavia, che tale attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione telematica all’AdE di cui nel seguito, quando necessaria;
– coloro che hanno completato un intervento quest’anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque – secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell’11/9/07 dell’Agenzia delle Entrate – potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori. Inoltre:
– è stato introdotto l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso il loro sito ed entro il 31 marzo, per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2010 e li concludono nel 2011 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2010; per info dettagliate, cfr. il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6/5/2009, disponibile sul sito dell’Enea alla pagina “Decreti e Normativa”);
– la detrazione per le spese sostenute nel 2009 e 2010 dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni mentre la detrazione per le spese sostenute dal 2011 in poi sarà ripartita in 10 anni;
– l’intero importo di tutte le spese sostenute per i lavori dovrà essere dichiarato nella documentazione finale da inviare ad Enea.

D – Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 non sono più gli stessi del 2007. Ha ragione?
R – Si. Il DM 11/3/08 come modificato dal DM 26/1/10, disponibile sul sito dell’Enea, ha pubblicato i valori di trasmittanza termica
da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli
anni, tali valori diventano via via più restrittivi.

D – Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare all’ENEA solo la scheda informativa semplificata (allegato F). Al punto 14 del modulo telematico “costo dell’intervento” cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
R – Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell’asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l’attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l’allegato F stesso può essere redatto e spedito dall’utente finale senza l’intervento di un tecnico. Quindi al punto 14 deve essere indicato il costo dell’intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 15 in cui viene richiesto l’ammontare di dette spese.

D – Sto recuperando il sottotetto – attualmente non abitabile e non riscaldato – di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l’isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l’alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
R – Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine o un volume tecnico facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione.
Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

D – E’ utilizzabile il software “Docet” messo a punto da Enea e CNR per redigere l’attestato di certificazione / qualificazione energetica?
R – Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI TS 11300 secondo quanto stabilito dall’allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall’art. 5 c. 3 del “decreto edifici”, ossia di fare riferimento all’allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l’allegato G al “Decreto edifici”. Inoltre il DM 26/6/09 che ha introdotto le linee guida per la certificazione energetica, al punto 5.2 dell’allegato A ammette esplicitamente l’utilizzo di “Docet” per il calcolo degli indici di prestazione energetica delle unità immobiliari residenziali sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300. Il software è ora aggiornato secondo la metodologia di calcolo semplificata prevista dalle suddette linee guida ed è scaricabile dal sito http://www.docet.itc.cnr.it al quale si rimanda per ulteriori informazioni.

D – Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
R – Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l’art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell’indice di prestazione energetica a seguito dell’installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell’energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto. Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio contenuto nell’art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, si ritiene che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, debba assumere una quota di energia fossile pari al 30% dell’energia primaria realmente fornita all’impianto.

D – Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poiché la Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell’art. 10, c. 2 del “decreto edifici” e chi di no. Potete chiarirmi le idee?
R – Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall’art. 10, c. 2 del “decreto edifici”: in questo caso, comunque, l’importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale. Ma a decorrere dal 1/1/09, l’art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva, disponibile sul sito dell’Enea) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.

D – Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione o con pompe di calore. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?
R – L’art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l’obbligo di produrre l’AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Si ritiene quindi che coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8/09 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E esclusivamente per via telematica. Si ricorda anche che è compito dell’utente indicare sull’allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all’intervento: il relativo calcolo, a rigore, dovrebbe essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300. Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l’assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per quanto riguarda la voce da compilare sull’allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell’esempio di calcolo semplificato pubblicato sul sito dell’Enea alla sezione “Per i tecnici” e valevole solo per la sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione (non con una pompa di calore). Si tenga presente che detto esempio vale per un appartamento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione. Se invece stiamo trattando di una casa isolata della stessa superficie, il risparmio in linea di massima va raddoppiato (condizione conservativa) rispetto a quello previsto nel caso di un appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rigorosa. Infine ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell’aiuto di un tecnico, il compenso è ancora detraibile al 55%.

D – Ho realizzato nel mio immobile interventi di riqualificazione energetica che si sono conclusi lo scorso anno, in gran parte già pagati ma che in piccola parte (le sole spese professionali relative al tecnico abilitato che redigerà la documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni) saranno saldati quest’anno. Nella richiesta di detrazione da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, devo riportare tutte le spese, sia già sostenute che preventivate? Ed ancora, in questo caso specifico, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione predisposto dalla stessa Agenzia per i lavori che continuano oltre il periodo di imposta?
R – Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE n°244/E del 11/09/2007, “a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti…”, il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o dalla D.I.A. se richiesta. Pertanto, in possesso di uno di questi documenti, si ritiene che nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad ENEA per usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi, e poiché i lavori sono stati iniziati e conclusi nell’anno, che non occorra inviare nessuna comunicazione all’AdE.
Qualora, però, le spese preventivate non siano state riportate nella documentazione trasmessa all’ENEA, si ricorda che questa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

D – Il mio immobile ha subito gravi danni in seguito ad un evento sismico. Ora lo sto ristrutturando, beneficiando degli incentivi previsti per la ricostruzione edilizia post terremoto. Adeguando l’immobile alle nuove disposizioni normative in campo energetico, posso usufruire anche delle detrazioni del 55% dell’IRPEF? In poche parole, questi incentivi sono cumulabili?
R – L’Art. 10 del “decreto edifici” al comma 1, sostiene che le detrazioni in oggetto “non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’Art. 1, commi da 2 a 5”. Il che significa che nel caso in cui per la stessa opera (e quindi per la stessa spesa), si possa usufruire di più detrazioni previste da normative nazionali (ad esempio quelle del 55%, del 36% o altri incentivi diversamente finalizzati), non essendo questi cumulabili, l’utente deve scegliere di avvalersi di una di queste agevolazioni. Qualora invece tali incentivi interessino opere diverse – sia pure nell’ambito del medesimo intervento di riqualificazione edilizia – e, in relazione ad ognuna di esse, competa una diversa agevolazione, il contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione prevista di volta in volta per ciascuna di esse. Così ad esempio, se il contribuente effettua lavori di rifacimento del tetto, rientranti solo nell’ambito agevolativo della ricostruzione a seguito di eventi sismici e, allo stesso tempo, interventi di installazione di pannelli solari interessati soltanto dalla detrazione del 55%, egli potrà beneficiare, per il primo intervento, dell’agevolazione post-sisma e, per il secondo, della detrazione del 55%. Inoltre anche il D.L. 115/2008 all’Art. 6, comma 3, ribadisce ulteriormente quanto sopra, sostenendo che “dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica” (e quindi anche le detrazioni fiscali del 55%), non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazione energetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi e per incentivi di diversa natura ad oggi non ancora individuati.

D – Ho acquistato un motore elettrico ad alta efficienza marcato con la sigla IE2. Posso fruire della detrazione fiscale del 20% per questo motore?
R – Gli incentivi per l’acquisto e la posa in opera dei motori elettrici ad alta efficienza sono purtroppo terminati il 31 dicembre 2010.

D – Ho sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria che vi ho inviato tramite il sito dell’Enea. Ora mi sono accorto dell’errore e vorrei correggerlo. Come posso fare?
R – Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione.
Nello specifico:
– per i lavori completati nel 2007 e nel 2008, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell’AdE n° 20/E del 13 maggio 2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purchè l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
– per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell’AdE n° 21/E del 23/4/10, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purchè, come riporta la Risoluzione dell’AdE n°44/E del 27/05/10, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per quanto sopra:
• per i lavori completati nel 2009, non è più possibile modificare nulla;
• per i lavori completati nel 2010, è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2011 (salvo indicazioni diverse da parte
dell’AdE), accedendo al sito di invio 2010;
• per i lavori completati nel 2011 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2012 (salvo indicazioni diverse da parte
dell’AdE), accedendo al sito d’invio 2011.
Tutte le Circolari citate sono disponibili sul sito dell’Enea nella sezione Normativa. Si ricorda che i documenti per i quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all’ENEA. Si possono quindi modificare, chiudere definitivamente e inviare. Inoltre non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti.

D – Ho intenzione di riqualificare energeticamente il mio immobile, sostituendo l’impianto termico esistente con un altro impianto più efficiente. Allo stato attuale, sono tenuto ad osservare quanto disposto al comma 22 dell’art. 4 del D.P.R. 59/09, ossia devo necessariamente prevedere che il nuovo impianto termico che vado ad installare sia integrato da un sistema di pannelli solari che assolve alla produzione di acqua calda sanitaria?
R – Il comma 22 dell’art. 4 del D.P.R. 59/09 sostiene che nel caso di edifici di nuova costruzione, di nuova installazione di impianti termici o come nel suo caso, di ristrutturazione di impianti termici esistenti, il nuovo impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire, con l’utilizzo di pannelli solari, almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (20% per immobili nei centri storici). Ma poiché il comma successivo dello stesso articolo (il comma 23), relativamente le modalità applicative di questo nuovo obbligo, rimanda ad un successivo provvedimento, ad oggi non ancora emanato, possiamo desumere che a livello nazionale tale nuovo obbligo non sia ancora efficace. Le consigliamo però di verificare che lo stesso obbligo non derivi da disposizioni di livello inferiore, da Regioni, Province o Comuni nei quali il suo immobile ricade.

D – Sono il direttore dei lavori di un Condominio che sta effettuando lavori di risparmio energetico (caldaia a condensazione, valvole termostatiche, ecc.). Il Condominio, come sostituto di imposta, applica già sulla mia parcella le ritenute d’acconto di legge ma, dal momento che il pagamento avviene con bonifico, la mia banca mi ha effettuato una ulteriore ritenuta. E’ legittima questa doppia imposizione?
R – La questione è regolata dalla Circolare AdE n. 40/E del 28/7/10, disponibile sul sito dell’Enea, che fornisce chiarimenti sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, introdotta dall’art. 25 del D.L. 31/5/2010 n. 78. Tale ritenuta è stata poi ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 in virtù dell’art. 23, c. 8 del D.L. 98/2011. La doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista è gravata da IVA, la ritenuta della banca opererà sull’importo del bonifico al netto dell’IVA. Ancora, qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta del 4%, prevista dall’art. 25-ter del DPR 600/1973 a titolo di acconto dell’imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva. Si consiglia però, essendo questa materia squisitamente fiscale, di chiedere sempre conferma all’Agenzia delle Entrate.

D – Con l’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica, per accedere alle detrazioni fiscali del 55% l’attestato di certificazione energetica (a.c.e.) è divenuto obbligatorio? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?
R – Il comma 1-ter dell’art. 6 del D. Lgs. n° 192 del 2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 l’a.c.e. di un edificio o di un’unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o delle generalità degli utenti) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.
Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell’art. 11 del decreto su citato, fino all’entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l’a.c.e. Ma come riporta chiaramente il punto 1-ter dell’art. 11 del D. Lgs. 192, ciò non è più consentito trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida nazionali.
Pertanto, consultata a proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, riteniamo che per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente è ormai obbligatorio l’a.c.e. per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l’art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Come accennato, sulla base del comma 1 ter dell’art.6 del D. Lgs. n°192 del 2005, si ritiene che possano ritenersi salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di incarico conferite fino a questa data.
Tuttavia, fermo restando tale obbligo, ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto e limitatamente agli interventi per i quali è ancora necessario l’a.c.e. e cioè quelli di cui ai commi 344 e 345, quest’ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007, nella volontà di non rendere più complessa la procedura telematica per la trasmissione all’Enea delle pratiche di detrazione, può continuare ad essere utilizzato l’apposito sito di trasmissione già previsto per la redazione dell’attestato di qualificazione energetica. Come è stato già detto, l’a.c.e. va comunque redatto e conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, tali spese tecniche si ritengono anch’esse detraibili. Si puntualizza che in questo modo viene esteso ora in ambito nazionale quanto già vigente nelle regioni in cui una legislazione locale già imponeva da tempo la redazione dell’a.c.e.
Si ricorda poi che il modello a video può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell’attestato di certificazione non deve essere coinvolto nei lavori e deve rispondere a quant’altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa regionale di riferimento. Si ribadisce infine che la documentazione deve essere obbligatoriamente trasmessa all’Enea esclusivamente attraverso l’apposito sito e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul sito.

D – Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto eseguire i seguenti interventi di efficientamento energetico: coibentazione del tetto, sostituzione di serramenti, sostituzione dell’impianto termico, installazione di pannelli solari. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso ritenere tutti gli interventi che intendo eseguire agevolati con le detrazioni fiscali del 55%, sia quelli che riguardano la parte esistente che quelli che interessano la parte ampliata?
R – Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base a recenti Circolari dell’Agenzia delle Entrate (39E/2010 e 4E/2011) che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Di conseguenza, nel caso in cui si realizzino impianti a servizio dell’intera unità, la detrazione deve essere calcolata (secondo un criterio di ripartizione proporzionale) solo sulla parte che interessa l’unità esistente e, in questo caso, il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007 che comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.

D – Ho saputo che la legge “Salva Italia” del dicembre 2011 ha introdotto l’agevolazione del 55% anche per gli scaldacqua a pompa di calore. Quali sono le modalità per usufruirne?
R – Il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214, all’art. 4, c. 4, ha introdotto, a partire dal 2012, la detrazione fiscale del 55% anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, rientranti nell’ambito del comma 347 della legge finanziaria 2007.
Tuttavia i requisiti tecnici di questi impianti non sono stati definiti e quindi, sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possa considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3c) dell’Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147. Inoltre, deve essere approntata e tenuta a disposizione un’asseverazione di un tecnico abilitato che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti (oppure idonea certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti) mentre deve essere inviata all’Enea telematicamente attraverso l’apposito sito 2012 la sola scheda informativa (“allegato E”). Per agevolare il calcolo del risparmio energetico si può ipotizzare per un’abitazione monofamiliare un risparmio medio del 72% in caso di sostituzione di uno scaldacqua elettrico e del 46% in caso di sostituzione di uno scaldacqua a gas.

fonte: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf  a cura di Giampaolo Valentini e Amalia Martelli

Invidella documentazione

Da oggi è possibile inviare online all’E.n.e.a. la documentazione per richiedere la detrazione fiscale del 55% a fronte di lavori terminati nel 2012, per la riqualificazione energetica di edifici esistenti: L’indirizzo del nuovo sito è questo http://finanziaria2012.enea.it.

L’Enea ricorda a tutti gli utenti che la documentazione per fruire della detrazione del 55%, per gli interventi completati nel 2012, deve essere inviata telematicamente cliccando sul link qui sopra. Per sapere cosa deve essere inviato e cosa deve essere conservato può essere utile dare un’occhiata alle risposte di alcuni lettori (in particolare la risposta n° 2)

Le risposte di ENEA:

D – Per fruire delle detrazioni fiscali del 55% cosa occorre inviare all’ENEA? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?
R – Innanzitutto non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori debba essere trasmessa ad Enea – per via telematica tramite l’applicativo raggiungibile dalla homepage del sito dell’Enea cliccando sull’icona della cassetta postale – la documentazione costituita dall’Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al “decreto edifici”) e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici) o da una sola scheda informativa semplificata (Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. che invece deve essere conservata a cura dell’utente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre è facoltà dell’Agenzia richiedere l’esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. Si ricorda infine che l’allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all’impianto per accedere alle detrazioni.

D – Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
R – Sono, appunto, allegati in originale al “decreto edifici” – scaricabile dalla sezione “Decreti e Normativa”  (clicca qui) – che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l’invio all’ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso l’applicazione web raggiungibile dalla homepage del sito dell’Enea che riproduce e aiuta a comprendere tali allegati.

D – Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
R – Occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 8 del “decreto edifici” (documento da conservare): tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all’art. 4, c. 1, lettera a) del “decreto edifici”. 2) Scheda informativa semplificata sull’intervento realizzato (allegato F) da compilare a video e da inviare all’ENEA. Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 8 del “decreto edifici”.

D – Devo sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
R – Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 9 del “decreto edifici”; tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all’art. 4, c. 1, lettera a) del “decreto edifici” (documento da conservare). 2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all’allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all’ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 9 del “decreto edifici”.

D – Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
R – Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il “decreto edifici” prevede esplicitamente detrazioni per i pannelli solari termici e dal 2008 anche per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Tuttavia, secondo l’art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati anche tutti quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all’art. 6 del “decreto edifici”. Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere le successive risposte.

D – Chi può firmare l’asseverazione di un intervento e l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R – La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di qualificazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione regionale più restrittiva, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch’esse detraibili al 55%.

D- Mia moglie possiede un’abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R – Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; se l’edificio non è esistente, non è concessa l’agevolazione. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

D – Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R – Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l’intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

D – Mi hanno detto che in base all’art. 2 del decreto è incentivata l’installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E’ corretta questa interpretazione?
R – La “circolare entrate” conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

D – I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall’art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
R – Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell’Unione Europea o della Svizzera.

D – Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione? E quali sono i documenti da trasmettere ad Enea?
R – Dal 2008, ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 sono ammesse a detrazione anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purchè questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Quindi, anche per le pompe di calore e gli impianti geotermici, come per le caldaie a condensazione, dal 2008 è possibile trasmettere ad ENEA solo l’Allegato E.
Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08. In quest’ultimo caso, la documentazione da trasmettere ad ENEA non è stata semplificata nel tempo e rimane ancora costituita dall’Allegato A e dall’Allegato E.
Per le caldaie a biomassa, vedere altre risposte

D – Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all’installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R – Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie – ove tecnicamente compatibili – tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un’altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata.

D – La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all’ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R – All’ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori.

D – Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
R – Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare.
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio:
– se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
– se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato “A” e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell’allegato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico che è consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare.
b) sul singolo appartamento:
– se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento;
– se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA:
– se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
– se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.

D – L’IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal “decreto edifici” è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
R – In base all’art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011, dal 14 maggio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare questa facilitazione solo “virtuale” in quanto il regime di applicazione dell’IVA permane diverso. Infatti, nell’ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l’IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell’importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l’aliquota è al 20% (il 21% dal 17/9/2011).
Per la seconda domanda, qualora l’IVA rappresenti un costo – come per le persone fisiche – è detraibile. Non lo è se l’imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda il paragrafo 9 della “circolare entrate”.

D – Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R – Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.

D – In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
R – Nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 26/1/10; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare). 2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al “decreto edifici”, da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e da inviare all’ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità. In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori in tabella 2 del D.M. 26/1/10.
Infine, si fa presente che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste a loro volta precisano, alla parte 1 punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, possa essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi, ai fini della detrazione.

D – Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un’altra. Devo richiedere l’asseverazione dell’impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
R – Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l’asseverazione dell’impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l’asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all’art. 9, comma 1 del “decreto edifici”. La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

D – E’ agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R – L’art. 2 del DM 11/3/08, come modificato dal DM 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come “chiusure apribili e assimilabili”, imponendo il rispetto dei valori indicati nell’allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall’art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09. Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.

D – Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal “decreto edifici”. E’ vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R – Il “decreto edifici” non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate) o del “decreto fotovoltaico” reperibile sul sito dell’Enea nella sezione “La normativa”. E’ tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall’art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l’ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gse.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l’apposita guida.

D – Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R – L’intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall’art. 1 c. 5 del citato “decreto edifici” che ammette a detrazione la “sostituzione” di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale ma la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un ‘esplicita citazione della parola “parziale” sul testo dell’art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall’allegato I al D.M. 6/8/09. Viene così esclusa – secondo l’AdE – la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l’impianto preesistente viene sostituito parzialmente con una caldaia a condensazione.

D – Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R – Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 192/05. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l’ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell’allegato A al D. Lgs. 192/05, limitatamente alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale, e che qui si riporta: “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari… comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW”. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30%.

D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato.
Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.
Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
– attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 come modificato dal D.M. 26/1/10 (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
– riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori.

D – Devo compilare l’attestato di qualificazione energetica per l’intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Potete aiutarmi?
R – Normalmente, con il metodo semplificato di cui all’allegato G si calcola l’indice di prestazione energetica. Con le tabelle di cui all’allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice. Il fabbisogno di energia primaria si ottiene moltiplicando il valore dell’indice di prestazione energetica per la superficie utile o per il volume se l’edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.

D – Vorrei sostituire una caldaia con un’altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R – Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L’art. 3 c. 3 di quest’ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, “in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3”. Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l’intervento debba essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all’edificio nel quale essa è inserita.
Il D.M. 26/1/10, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile sul sito dell’Enea) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell’allegato C al D.Lgs. 192/05; nel caso di impianto termico a biomassa installato in un’unità immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile limitare quest’obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento;
e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.

D – Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto all’avvio dei lavori. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. Quali sono gli adempimenti procedurali a cui devo sottostare e come posso procedere con le detrazioni?
R – Innanzitutto il “decreto edifici”, come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
– occorre far riferimento ai parametri tecnici in vigore alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
– solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest’anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater): si ritiene, tuttavia, che tale attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione telematica all’AdE di cui nel seguito, quando necessaria;
– coloro che hanno completato un intervento quest’anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque – secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell’11/9/07 dell’Agenzia delle Entrate – potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori. Inoltre:
– è stato introdotto l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso il loro sito ed entro il 31 marzo, per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2010 e li concludono nel 2011 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2010; per info dettagliate, cfr. il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6/5/2009, disponibile sul sito dell’Enea alla pagina “Decreti e Normativa”);
– la detrazione per le spese sostenute nel 2009 e 2010 dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni mentre la detrazione per le spese sostenute dal 2011 in poi sarà ripartita in 10 anni;
– l’intero importo di tutte le spese sostenute per i lavori dovrà essere dichiarato nella documentazione finale da inviare ad Enea.

D – Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 non sono più gli stessi del 2007. Ha ragione?
R – Si. Il DM 11/3/08 come modificato dal DM 26/1/10, disponibile sul sito dell’Enea, ha pubblicato i valori di trasmittanza termica
da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli
anni, tali valori diventano via via più restrittivi.

D – Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare all’ENEA solo la scheda informativa semplificata (allegato F). Al punto 14 del modulo telematico “costo dell’intervento” cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
R – Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell’asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l’attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l’allegato F stesso può essere redatto e spedito dall’utente finale senza l’intervento di un tecnico. Quindi al punto 14 deve essere indicato il costo dell’intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 15 in cui viene richiesto l’ammontare di dette spese.

D – Sto recuperando il sottotetto – attualmente non abitabile e non riscaldato – di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l’isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l’alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
R – Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine o un volume tecnico facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione.
Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

D – E’ utilizzabile il software “Docet” messo a punto da Enea e CNR per redigere l’attestato di certificazione / qualificazione energetica?
R – Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI TS 11300 secondo quanto stabilito dall’allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall’art. 5 c. 3 del “decreto edifici”, ossia di fare riferimento all’allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l’allegato G al “Decreto edifici”. Inoltre il DM 26/6/09 che ha introdotto le linee guida per la certificazione energetica, al punto 5.2 dell’allegato A ammette esplicitamente l’utilizzo di “Docet” per il calcolo degli indici di prestazione energetica delle unità immobiliari residenziali sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300. Il software è ora aggiornato secondo la metodologia di calcolo semplificata prevista dalle suddette linee guida ed è scaricabile dal sito http://www.docet.itc.cnr.it al quale si rimanda per ulteriori informazioni.

D – Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
R – Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l’art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell’indice di prestazione energetica a seguito dell’installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell’energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto. Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio contenuto nell’art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, si ritiene che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, debba assumere una quota di energia fossile pari al 30% dell’energia primaria realmente fornita all’impianto.

D – Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poiché la Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell’art. 10, c. 2 del “decreto edifici” e chi di no. Potete chiarirmi le idee?
R – Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall’art. 10, c. 2 del “decreto edifici”: in questo caso, comunque, l’importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale. Ma a decorrere dal 1/1/09, l’art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva, disponibile sul sito dell’Enea) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.

D – Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione o con pompe di calore. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?
R – L’art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l’obbligo di produrre l’AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Si ritiene quindi che coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8/09 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E esclusivamente per via telematica. Si ricorda anche che è compito dell’utente indicare sull’allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all’intervento: il relativo calcolo, a rigore, dovrebbe essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300. Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l’assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per quanto riguarda la voce da compilare sull’allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell’esempio di calcolo semplificato pubblicato sul sito dell’Enea alla sezione “Per i tecnici” e valevole solo per la sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione (non con una pompa di calore). Si tenga presente che detto esempio vale per un appartamento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione. Se invece stiamo trattando di una casa isolata della stessa superficie, il risparmio in linea di massima va raddoppiato (condizione conservativa) rispetto a quello previsto nel caso di un appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rigorosa. Infine ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell’aiuto di un tecnico, il compenso è ancora detraibile al 55%.

D – Ho realizzato nel mio immobile interventi di riqualificazione energetica che si sono conclusi lo scorso anno, in gran parte già pagati ma che in piccola parte (le sole spese professionali relative al tecnico abilitato che redigerà la documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni) saranno saldati quest’anno. Nella richiesta di detrazione da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, devo riportare tutte le spese, sia già sostenute che preventivate? Ed ancora, in questo caso specifico, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione predisposto dalla stessa Agenzia per i lavori che continuano oltre il periodo di imposta?
R – Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE n°244/E del 11/09/2007, “a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti…”, il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o dalla D.I.A. se richiesta. Pertanto, in possesso di uno di questi documenti, si ritiene che nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad ENEA per usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi, e poiché i lavori sono stati iniziati e conclusi nell’anno, che non occorra inviare nessuna comunicazione all’AdE.
Qualora, però, le spese preventivate non siano state riportate nella documentazione trasmessa all’ENEA, si ricorda che questa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

D – Il mio immobile ha subito gravi danni in seguito ad un evento sismico. Ora lo sto ristrutturando, beneficiando degli incentivi previsti per la ricostruzione edilizia post terremoto. Adeguando l’immobile alle nuove disposizioni normative in campo energetico, posso usufruire anche delle detrazioni del 55% dell’IRPEF? In poche parole, questi incentivi sono cumulabili?
R – L’Art. 10 del “decreto edifici” al comma 1, sostiene che le detrazioni in oggetto “non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’Art. 1, commi da 2 a 5”. Il che significa che nel caso in cui per la stessa opera (e quindi per la stessa spesa), si possa usufruire di più detrazioni previste da normative nazionali (ad esempio quelle del 55%, del 36% o altri incentivi diversamente finalizzati), non essendo questi cumulabili, l’utente deve scegliere di avvalersi di una di queste agevolazioni. Qualora invece tali incentivi interessino opere diverse – sia pure nell’ambito del medesimo intervento di riqualificazione edilizia – e, in relazione ad ognuna di esse, competa una diversa agevolazione, il contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione prevista di volta in volta per ciascuna di esse. Così ad esempio, se il contribuente effettua lavori di rifacimento del tetto, rientranti solo nell’ambito agevolativo della ricostruzione a seguito di eventi sismici e, allo stesso tempo, interventi di installazione di pannelli solari interessati soltanto dalla detrazione del 55%, egli potrà beneficiare, per il primo intervento, dell’agevolazione post-sisma e, per il secondo, della detrazione del 55%. Inoltre anche il D.L. 115/2008 all’Art. 6, comma 3, ribadisce ulteriormente quanto sopra, sostenendo che “dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica” (e quindi anche le detrazioni fiscali del 55%), non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazione energetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi e per incentivi di diversa natura ad oggi non ancora individuati.

D – Ho acquistato un motore elettrico ad alta efficienza marcato con la sigla IE2. Posso fruire della detrazione fiscale del 20% per questo motore?
R – Gli incentivi per l’acquisto e la posa in opera dei motori elettrici ad alta efficienza sono purtroppo terminati il 31 dicembre 2010.

D – Ho sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria che vi ho inviato tramite il sito dell’Enea. Ora mi sono accorto dell’errore e vorrei correggerlo. Come posso fare?
R – Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione.
Nello specifico:
– per i lavori completati nel 2007 e nel 2008, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell’AdE n° 20/E del 13 maggio 2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purchè l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
– per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell’AdE n° 21/E del 23/4/10, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purchè, come riporta la Risoluzione dell’AdE n°44/E del 27/05/10, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per quanto sopra:
• per i lavori completati nel 2009, non è più possibile modificare nulla;
• per i lavori completati nel 2010, è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2011 (salvo indicazioni diverse da parte
dell’AdE), accedendo al sito di invio 2010;
• per i lavori completati nel 2011 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2012 (salvo indicazioni diverse da parte
dell’AdE), accedendo al sito d’invio 2011.
Tutte le Circolari citate sono disponibili nella sezione Normativa. Si ricorda che i documenti per i quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all’ENEA. Si possono quindi modificare, chiudere definitivamente e inviare. Inoltre non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti.

D – Ho intenzione di riqualificare energeticamente il mio immobile, sostituendo l’impianto termico esistente con un altro impianto più efficiente. Allo stato attuale, sono tenuto ad osservare quanto disposto al comma 22 dell’art. 4 del D.P.R. 59/09, ossia devo necessariamente prevedere che il nuovo impianto termico che vado ad installare sia integrato da un sistema di pannelli solari che assolve alla produzione di acqua calda sanitaria?
R – Il comma 22 dell’art. 4 del D.P.R. 59/09 sostiene che nel caso di edifici di nuova costruzione, di nuova installazione di impianti termici o come nel suo caso, di ristrutturazione di impianti termici esistenti, il nuovo impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire, con l’utilizzo di pannelli solari, almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (20% per immobili nei centri storici). Ma poiché il comma successivo dello stesso articolo (il comma 23), relativamente le modalità applicative di questo nuovo obbligo, rimanda ad un successivo provvedimento, ad oggi non ancora emanato, possiamo desumere che a livello nazionale tale nuovo obbligo non sia ancora efficace. Le consigliamo però di verificare che lo stesso obbligo non derivi da disposizioni di livello inferiore, da Regioni, Province o Comuni nei quali il suo immobile ricade.

D – Sono il direttore dei lavori di un Condominio che sta effettuando lavori di risparmio energetico (caldaia a condensazione, valvole termostatiche, ecc.). Il Condominio, come sostituto di imposta, applica già sulla mia parcella le ritenute d’acconto di legge ma, dal momento che il pagamento avviene con bonifico, la mia banca mi ha effettuato una ulteriore ritenuta. E’ legittima questa doppia imposizione?
R – La questione è regolata dalla Circolare AdE n. 40/E del 28/7/10, disponibile sul sito dell’Enea, che fornisce chiarimenti sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, introdotta dall’art. 25 del D.L. 31/5/2010 n. 78. Tale ritenuta è stata poi ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 in virtù dell’art. 23, c. 8 del D.L. 98/2011. La doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista è gravata da IVA, la ritenuta della banca opererà sull’importo del bonifico al netto dell’IVA. Ancora, qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta del 4%, prevista dall’art. 25-ter del DPR 600/1973 a titolo di acconto dell’imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva. Si consiglia però, essendo questa materia squisitamente fiscale, di chiedere sempre conferma all’Agenzia delle Entrate.

D – Con l’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica, per accedere alle detrazioni fiscali del 55% l’attestato di certificazione energetica (a.c.e.) è divenuto obbligatorio? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?
R – Il comma 1-ter dell’art. 6 del D. Lgs. n° 192 del 2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 l’a.c.e. di un edificio o di un’unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o delle generalità degli utenti) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.
Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell’art. 11 del decreto su citato, fino all’entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l’a.c.e. Ma come riporta chiaramente il punto 1-ter dell’art. 11 del D. Lgs. 192, ciò non è più consentito trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida nazionali.
Pertanto, consultata a proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, riteniamo che per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente è ormai obbligatorio l’a.c.e. per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l’art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Come accennato, sulla base del comma 1 ter dell’art.6 del D. Lgs. n°192 del 2005, si ritiene che possano ritenersi salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di incarico conferite fino a questa data.
Tuttavia, fermo restando tale obbligo, ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto e limitatamente agli interventi per i quali è ancora necessario l’a.c.e. e cioè quelli di cui ai commi 344 e 345, quest’ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007, nella volontà di non rendere più complessa la procedura telematica per la trasmissione all’Enea delle pratiche di detrazione, può continuare ad essere utilizzato l’apposito sito di trasmissione già previsto per la redazione dell’attestato di qualificazione energetica. Come è stato già detto, l’a.c.e. va comunque redatto e conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, tali spese tecniche si ritengono anch’esse detraibili. Si puntualizza che in questo modo viene esteso ora in ambito nazionale quanto già vigente nelle regioni in cui una legislazione locale già imponeva da tempo la redazione dell’a.c.e.
Si ricorda poi che il modello a video può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell’attestato di certificazione non deve essere coinvolto nei lavori e deve rispondere a quant’altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa regionale di riferimento. Si ribadisce infine che la documentazione deve essere obbligatoriamente trasmessa all’Enea esclusivamente attraverso l’apposito sito e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul sito.

D – Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto eseguire i seguenti interventi di efficientamento energetico: coibentazione del tetto, sostituzione di serramenti, sostituzione dell’impianto termico, installazione di pannelli solari. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso ritenere tutti gli interventi che intendo eseguire agevolati con le detrazioni fiscali del 55%, sia quelli che riguardano la parte esistente che quelli che interessano la parte ampliata?
R – Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base a recenti Circolari dell’Agenzia delle Entrate (39E/2010 e 4E/2011) che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Di conseguenza, nel caso in cui si realizzino impianti a servizio dell’intera unità, la detrazione deve essere calcolata (secondo un criterio di ripartizione proporzionale) solo sulla parte che interessa l’unità esistente e, in questo caso, il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007 che comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.

D – Ho saputo che la legge “Salva Italia” del dicembre 2011 ha introdotto l’agevolazione del 55% anche per gli scaldacqua a pompa di calore. Quali sono le modalità per usufruirne?
R – Il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214, all’art. 4, c. 4, ha introdotto, a partire dal 2012, la detrazione fiscale del 55% anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, rientranti nell’ambito del comma 347 della legge finanziaria 2007.
Tuttavia i requisiti tecnici di questi impianti non sono stati definiti e quindi, sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possa considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3c) dell’Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147. Inoltre, deve essere approntata e tenuta a disposizione un’asseverazione di un tecnico abilitato che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti (oppure idonea certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti) mentre deve essere inviata all’Enea telematicamente attraverso l’apposito sito 2012 la sola scheda informativa (“allegato E”). Per agevolare il calcolo del risparmio energetico si può ipotizzare per un’abitazione monofamiliare un risparmio medio del 72% in caso di sostituzione di uno scaldacqua elettrico e del 46% in caso di sostituzione di uno scaldacqua a gas.

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Guida alla detrazione fiscale del 55%

Quinto Conto Energia 2012

fonte: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf  a cura di Giampaolo Valentini e Amalia Martelli

Un Commento

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